Scheda Paese

Costi relativi ai servizi resi dall'Ente in Italia ("Costo Italia") 

Costi complessivi per i servizi resi in Italia dalla Associazione Il Conventino Onlus: € 4.500 

Va aggiunto il costo del corso di formazione (comprensivo del percorso sull'attesa di 10 incontri) pari a € 800

Costi relativi ai servizi resi dall'ente all'estero suddivisi per aese ("Costo estero")

Per ciascun Paese estero sono esclusi i costi del viaggio internazionale, degli spostamenti interni, di vitto e di alloggio.

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Bolivia

BOLIVIA

Situazione Paese:
È attualmente in fase di rinnovo l’accordo "Marco" indispensabile per operare nel Paese. Al momento, pertanto, non è possibile accogliere nuove coppie per la Bolivia.

Normativa e ratifiche
Il Paese ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 (n. 33) sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale in data 12/03/2002; la Convenzione è entrata in vigore il 01/07/2002.

Autorità competente
L’Autorità Centrale è il Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) - Viceministero della pari opportunità

Dirección general de Niñez, Juventud y Personas Adultas Mayores.

Requisiti degli adottanti

Possono adottare:

  • persone singole, coppie sposate o conviventi, dando prova del matrimonio o della convivenza, secondo quanto previsto dalla normativa (art. 84 del Codice);
  • persone di età superiore ai 25 anni (art.84, comma 1, lett. a), del Codice;
  • in caso di coppia, uno dei due deve avere meno di 60 anni (art. 84, comma 1 lett. b) del Codice;
  • differenza di età con il minore di almeno 18 anni (art. 84, comma 1, lett. a) del Codice;

Caratteristiche dei minori

I bambini dichiarati adottabili sono minori i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 85, comma 1, lett. c), del Codice ovvero abbiano rinunciato alla responsabilità genitoriale per acconsentire all’adozione, siano stati condannati per la commissione di reati contro minori, per infanticidio o femminicidio, o siano stati dichiarati giudizialmente interdetti (art. 47, comma 1) del Codice.

E’ data priorità all’adozione di minori con più di 4 anni, gruppi di fratelli, di minori con disabilità o che necessitano di interventi o trattamenti medici che non comportano gravi rischi per la salute (art.89, comma 2,) del Codice.

I genitori del minore devono fornire il proprio consenso scritto alla rinuncia alla responsabilità genitoriale ai fini dell’adozione davanti al giudice per l’infanzia e l’adolescenza (art. 48, comma 1, lett. b), del Codice); nel caso in cui i genitori del minore siano adolescenti, tale consenso deve essere fornito alla presenza anche dei genitori degli stessi o del tutore (art. 49, comma 1, del Codice).

 Viaggi e permanenza

È previsto un unico viaggio nel Paese, con una permanenza indicativa di circa 60 giorni, durante i quali si conclude l’intero iter amministrativo e giudiziario.

Struttura operativa all’estero

Sono presenti collaboratori locali, incaricati di fornire assistenza completa durante tutte le fasi della procedura durante la permanenza nel Paese.

Servizi garantiti

  • supporto giudiziario;
  • assistenza logistica;
  • accompagnamento operativo e amministrativo;
  • sostegno psicologico.

Obblighi post-adozione

L'Ente autorizzato trasmette al VIO nello Stato Plurinazionale della Bolivia le relazioni concernenti l'integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza semestrale per i due anni successivi all'adozione (art. 103 del Codice).

 

Costi

tasse governative

€ 7000

rappresentante-referente/personale all’estero

Iter burocratico /assistenza/mantenimento del minore/traduzioni documenti del minore

traduzione del dossier della coppia (+asseverazione +apostille)

€ 1000

costi per il post-adozione: numero 4 relazioni + traduzioni + invio all'estero

€ 1000 (250€ a relazione)

Colombia

COLOMBIA

(in intesa con AVSI)

Normativa e ratifiche

Il Paese ha ratificato la Convenzione de l'Aja n.33 del 29/05/93 il 13/07/1998; il 11/11/1998 è entrata in vigore.

Autorità competente

ICBF – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
sito web www.icbf.gov.co

Dichiarazione di abbandono e adottabilità

L’abbandono è dichiarato dall’ICBF ed è un atto amministrativo, redatto da un difensore di famiglia, figura giuridica.
Sono previsti due atti: la Risoluzione di Adottabilità decisa dall’ICBF e il Consenso all’Adozione, rilasciato davanti al Difensore di famiglia dai genitori o da chi comunque abbia la patria potestà sul minore.

La risoluzione di adottabilità e il consenso destituiscono di patria potestà la famiglia biologica.

Procedura adottiva

Invio della documentazione all’Autorità Centrale (ICBF) che studia il dossier della coppia e, se approvato, viene inserito in lista d’attesa per bambini con specifiche caratteristiche legate sia alla disponibilità della famiglia che alla loro età anagrafica. 

Nel caso di minori con bisogni speciali, l’ICBF assegna agli enti autorizzati dei casi affinché possano essere valutati ed eventualmente proposti ad una famiglia disponibile ad adottarli. In questo caso non è necessaria una registrazione preliminare presso l’ICBF ma questa avviene in itinere con la proposta della famiglia su un bambino specifico.

Forma del provvedimento: giudiziaria.

Effetti:
- interruzione dei legami precedenti l'adozione;
- creazione di un legame di filiazione tra il minore e la famiglia adottiva.

Requisiti degli adottanti

  • Possono adottare tutte le persone maggiori di 25 anni di età che abbiano almeno 15 anni più dell’adottato e che abbiano comprovate attitudini fisiche, mentali, morali e sociali per accogliere il minore;

  • la presenza di figli legittimi, naturali o adottivi da parte degli adottanti, non è di ostacolo all’adozione di minori colombiani;

  • costituisce titolo preferenziale la disponibilità ad accogliere bambini in età scolare, nuclei di fratelli o minori con problemi sanitari (c.d. special needs);

Secondo la legge colombiana, possono adottare coppie sposate, coppie di fatto con una convivenza di almeno due anni, e single.

Caratteristiche dei minori

I bambini adottabili difficilmente sono orfani, ma per lo più dichiarati tali dall’Autorità Centrale quando sono vulnerati i loro diritti primari e la famiglia estesa, fino al sesto grado di consanguineità, non è in grado di farsene carico.

La normativa locale prevede che siano proposti per l’adozione internazionali bambini che abbiano compiuto 6 anni di età, oppure bambini di età inferiore ma segnalati nelle liste di bambini con bisogni speciali.

(artt. 1-2 della Risoluzione dell'ICBF del 7 marzo 2019 n. 1600 prorogata con Risoluzione dell'ICBF del 2 marzo 2021 n. 1141)

Procedura e caratteristiche abbinamento/proposta

Una volta depositata la documentazione della coppia aspirante all’adozione all’ICBF, la Subdireccion de Adopciones interna all’ICBF valuta la domanda con il supporto di una équipe multidisciplinare e, se ritiene la coppia idonea, la procedura prosegue. ICBF può richiedere approfondimenti ed integrazioni prima di giungere ad approvazione.

La domanda viene quindi inserita nella “Lista de Espera” delle famiglie straniere disponibili per l’adozione. A seconda della disponibilità della coppia trascorre un tempo variabile fino alla proposta di abbinamento da parte dell’ICBF, il quale trasmette la suddetta proposta corredata dalla documentazione completa del minore all’ente autorizzato che provvede a convocare la coppia e presentare il bambino.

L’abbinamento della coppia con un minore è elaborato dalla competente sede Regionale dell’ICBF. La coppia riceve la proposta di abbinamento e, se la accetta, la risposta viene comunicata all’ICBF e la procedura prosegue, se la coppia rifiuta, la risposta viene comunicata all’ICBF e il minore viene abbinato ad un’altra persona o coppia e, se il Comitato ritiene fondato il rifiuto, la coppia può restare in lista d’attesa per un nuovo abbinamento.

Bambini con bisogni speciali:
Una famiglia può dare la propria disponibilità ad accogliere uno specifico bambino con bisogni speciali proposto dall’Ente autorizzato senza che sia stata precedentemente inserita nella lista di attesa dell’Autorità colombiana. In questo caso la famiglia produce una “carta di intenzioni”, necessaria all’assegnazione temporanea del bambino e prepara la documentazione necessaria per la registrazione presso l’Autorità Centrale.

Dall’assegnazione ufficiale dell’ICBF al viaggio passano circa due mesi, periodo durante il quale il bambino viene preparato all’inizio del rapporto con i futuri genitori.

La coppia, una volta ricevuta l’autorizzazione da parte della sede Regionale dell’ICBF, può recarsi nella Repubblica di Colombia per incontrare il minore e trascorrere con lui il periodo di tempo stabilito dalle autorità competenti, al fine di approfondire la reciproca conoscenza. Se il periodo di conoscenza tra la coppia e il minore viene valutato positivamente, la procedura prosegue davanti al Giudice della famiglia presso il Tribunale.

Il Giudice della famiglia emette la sentenza che decide l’adozione; il dispositivo della sentenza deve essere iscritto nel registro di Stato civile e comporta l’interruzione dei legami familiari precedenti l’adozione e la creazione di un legame di filiazione tra il minore e la coppia.

Una volta ottenuti tutti i documenti necessari e il certificato di conformità dell’adozione rilasciato dall’ICBF, il minore può lasciare la Repubblica di Colombia con la coppia.

Tempistiche

I tempi di attesa si intendono dalla registrazione del fascicolo presso l’Autorità Centrale fino alla proposta di abbinamento.

Il periodo di attesa tra il deposito e l’abbinamento è variabile a seconda della disponibilità della coppia e in genere questo periodo può variare dai pochi mesi ai 2 anni.

Percorso differente per le famiglie che danno la propria disponibilità ad accogliere un minore con bisogni speciali proposto dall’Ente Autorizzato.

In questi casi la registrazione del fascicolo presso l’Autorità Centrale avviene nel periodo immediatamente precedente la formalizzazione dell’abbinamento e in seguito alla consegna del dossier completo della famiglia all’autorità centrale. La famiglia si impegna difatti a produrre tutta la documentazione necessaria per la registrazione dopo aver espresso per iscritto la propria disponibilità ad accogliere il bambino.

Un volta consegnato il proprio dossier all’Autorità Centrale questa registra la famiglia e procede quindi con la trasmissione dell’abbinamento.

Viaggi e permanenza

E' previsto un unico viaggio nel Paese, con una permanenza di circa 45 giorni, durante i quali si svolge tutto l’iter burocratico.

Struttura operativa all'estero

Sono presenti collaboratori locali con contratto continuativo utili a fornire tutti i servizi necessari alla procedura adottiva.

Servizi garantiti

Accompagnamento giudiziario, logistico, operativo/burocratico e psicologico

Obblighi post-adozione

L’ente autorizzato trasmette all’ICBF in Repubblica di Colombia le relazioni concernenti l’integrazione del minore con la seguente cadenza: una ogni semestre per un totale di quattro relazioni per i minori fino 7 anni e 11 mesi; una ogni semestre per un totale di sei relazioni per i minori di almeno 8 anni e per le fratrie.

Dati e andamento

Dal 2013 la Colombia ha subito un drastico calo delle adozioni internazionali a seguito di modifiche legislative, con ripercussioni sui tempi di attesa delle famiglie precedentemente registrare.

Negli anni successivi vi è stata una ripresa che permane tutt’oggi e che permette di orientare un buon numero di famiglie accoglienti verso questo paese. Alle famiglie viene comunque richiesta disponibilità ad accogliere bambini con bisogni speciali di varia natura.
Il sistema è ben consolidato e stabile.

Altro

L’ICBF non accetta la registrazione di famiglie disponibili ad accogliere 1 o 2 bambini che abbiamo fino a 6 anni, sani. Questo blocco è stato deciso anche a causa dell’alto numero di coppie già in attesa e dell’alto numero di minori con caratteristiche speciali che necessitano di una famiglia.

Al link qui sotto trovate le linee guida relative all’adozione in Colombia: Lineamiento Técnico Administrativo del Programa de Adopción https://www.icbf.gov.co/misionales/proteccion/adopciones

 

Costi

traduzione documenti

€ 6500

rappresentante-referente/personale all’estero

iter burocratico/tasse governative/assistenza/mantenimento del minore/traduzioni documenti del minore

adeguamento al costo Italia per intesa

€ 500

costi per il post-adozione: numero 4 relazioni + traduzioni + invio all'estero

€ 1000 (250€ a relazione)

Ecuador

ECUADOR

Situazione Paese:
Il 04 febbraio 2026 il nostro Ente ha ottenuto il rinnovo dell'accreditamento da parte del Ministerio de Desarrollo Humano della Repubblica dell'Ecuador. Siamo in attesa della documentazione ufficiale propedeutica all’apertura delle procedure di candidatura per le coppie interessate all’adozione internazionale in tale Paese.

Normativa e ratifiche

La Repubblica dell’Ecuador ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 07/09/1995 e l’01/01/1996 è entrata in vigore.

Autorità competente

L'Autorità Centrale è la Subsecretaría de Protección Especial (SPE) [Sottosegretariato alla Protezione Speciale]

Ministerio de inclusión económica y social (MIES) [Ministero dell’inclusione economica e sociale]

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (Quito)

Procedura adottiva

La coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia allo SPE nella Repubblica dell’Ecuador (art. 183 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza del 2017). 

L'Unità tecnica di adozione dello SPE valuta il fascicolo della coppia entro trenta giorni dal suo ricevimento e redige una relazione in cui dichiara l’idoneità o meno della coppia (art. 184 del Codice).

Qualora la domanda di adozione o la documentazione allegata presentino omissioni o errori, l’Unità tecnica dello SPE invita la coppia a inviare le correzioni o le rettifiche entro un periodo non superiore a sessanta giorni (art. 184 del Codice).

Il fascicolo e la relazione di idoneità sono poi trasmessi al Comitato per gli abbinamenti (art. 172 del Codice).

Il Comitato per gli abbinamenti sottopone alla coppia una proposta di abbinamento con un minore; se accetta, la coppia è tenuta a recarsi nella Repubblica dell’Ecuador per il percorso di avvicinamento al minore (art. 172 del Codice).

Il Comitato dispone che la coppia e il minore trascorrano del tempo insieme, perché si instauri tra loro un legame affettivo e possa essere verificata la correttezza dell’abbinamento; tale periodo viene monitorato dall’Unità tecnica di adozione competente (art. 174 del Codice).

La coppia presenta quindi domanda di adozione al Giudice del bambino e dell’adolescente competente, il quale entro settantadue ore verifica la sussistenza dei requisiti di legge e la completezza della documentazione e convoca la coppia per la certificazione dell’autenticità della loro firma (art. 284 del Codice).

Il Giudice competente fissa poi l’udienza alla quale devono essere presenti tutti i soggetti coinvolti, ne raccoglie il consenso, dopo aver ascoltato anche il minore se capace di discernimento, e infine pronuncia la sentenza di adozione che è impugnabile davanti alla Corte superiore del medesimo Distretto (art. 285 del Codice).

La sentenza di adozione deve poi essere trascritta nel Registro dello Stato civile, affinché l'iscrizione anagrafica originaria venga annullata, mediante annotazione a margine che dia conto dell’avvenuta adozione (art. 176 del Codice).

Una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il Giudice competente autorizza la partenza del minore dalla Repubblica dell’Ecuador al ricorrere delle seguenti condizioni.

  •  che viaggi in compagnia di almeno uno dei genitori adottivi; 

  •  che l'autorità centrale conferisca il certificato di cui alla lettera d) dell'articolo 17 della Convenzione de L’Aja del 1993 (art. 185 del Codice).

Requisiti degli adottanti 

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone sposate o unite di fatto da almeno tre anni (art. 159 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza del 2017);

  • persone singole di entrambi i sessi (art. 159 del Codice);

  • età minima di 25 anni (art. 159 del Codice);

  • differenza di età con il minore di almeno 14 anni e massima di 45 anni; nel caso di adozione da parte di una coppia deve essere presa in considerazione l’età del più giovane aspirante genitore adottivo (art. 159 del Codice);

  • differenza di età minima ridotta a 10 anni in caso di adozione del figlio del coniuge o del partner di una unione di fatto (art. 159 del Codice);

  • persone domiciliate nella Repubblica dell’Ecuador o cittadine di Paesi con i quali la Repubblica dell’Ecuador abbia firmato accordi in materia di adozione o che vi risiedano da almeno tre anni (artt. 159, 180 e 182 del Codice);

  • possesso della piena capacità d’agire (art. 159 del Codice);

  • possesso dei diritti politici, di un’adeguata salute fisica e mentale per adempiere alle responsabilità genitoriali e di risorse economiche adeguate atte a garantire al minore il soddisfacimento dei suoi bisogni fondamentali (art. 159 del Codice);

  • assenza di precedenti penali per reati punibili con la reclusione (art. 159 del Codice);

  • consenso del coniuge o del convivente dell'adottante (art. 161 del Codice).

Caratteristiche dei minori  

  • minori di età inferiore ai 18 anni (art. 157 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza del 2017);

  • il giudice dichiara lo stato di adottabilità dei minori in uno dei seguenti casi (art. 158 del Codice):

    • minori orfani di entrambi i genitori;

    • minori i cui genitori siano ignoti e sia impossibile determinare l’identità anche dei loro parenti fino al terzo grado di consanguineità o, qualora presenti, si dimostrino non in grado di assumersene in modo stabile e permanente la cura e la protezione;

    • minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale; 

    • minori i cui genitori (o il singolo genitore presente) abbiano acconsentito all’adozione.

La legge della Repubblica dell’Ecuador specifica altresì che: 

È richiesto il consenso all’adozione da parte dei seguenti soggetti: 

  • genitori del minore che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 161 del Codice);

  • tutore del minore (art. 161 del Codice);

  • ascendenti del genitore o dei genitori minorenni che abbiano fornito il consenso all’adozione del loro figlio (art. 161 del Codice).

  • minori che abbiano compiuto 12 anni o, se di età inferiore, qualora siano capaci di discernimento (artt. 161 e 164 del Codice).

Viaggi

E' previsto un unico viaggio nel Paese.

Struttura operativa all'estero

Sono presenti collaboratori locali con incarico continuativo, incaricati di fornire assistenza completa durante tutte le fasi della procedura.

Servizi garantiti

  • Supporto giudiziario
  • assistenza logistica
  • accompagnamento operativo e amministrativo
  • sostegno psicologico

Obblighi post-adozione

L’ente autorizzato segue la fase post-adozione e trasmette allo SPE nella Repubblica dell’Ecuador le relazioni concernenti l’integrazione del minore per i due anni successivi con la seguente cadenza: quadrimestrale nel primo anno e semestrale nel secondo anno successivo all’adozione (art. 186 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza del 2017). 

COSTI

traduzione in spagnolo del dossier di coppia

€ 650

rappresentante / referente /accompagnamento

$ 5620,00

interpretariato

traduzioni (post sentenza)

iter burocratico

aggiunta alle voci precedenti per adozione fuori provincia

$ 600,00
viaggi per adozione a carico della coppia

costo per post adozione (colloquio+traduzione+invio all'estero) - sono richieste 5 relazioni

250€ a relazione

 

Lituania

LITUANIA

(in intesa con AVSI)

Normativa e ratifiche

Il Paese ha ratificato la Convenzione de l'Aja n.33 del 29/05/93 il 29/04/1998; il 01/08/1998 è entrata in vigore.

Autorità competente

Servizio delle Adozioni presso il Ministero della Solidarietà Sociale e del Lavoro

Dichiarazione di abbandono e adottabilità

I minori in stato di adottabilità sono iscritti nelle liste del Ministero della Solidarietà Sociale e del Lavoro per almeno dodici mesi, per la verifica che non esista la possibilità di essere adottato da una famiglia residente in Lituania.
• Possono essere adottati solo bambini di età superiore ai 12 mesi;
• il bambino, se ritenuto in grado di esprimere la sua opinione, può essere ascoltato nella procedura di adozione, a discrezione del giudice;
• se l'adottando ha più di 10 anni, è richiesto il suo consenso scritto all'adozione;
• il consenso scritto del padre e della madre è obbligatorio, tranne il caso in cui i genitori siano decaduti dalla potestà genitoriale, siano sconosciuti o incapaci. La madre nubile di minore età non può prestare il proprio consenso scritto all'adozione del proprio figlio da parte di stranieri. E' ugualmente necessario il consenso scritto dei tutori o dei responsabili degli istituti che hanno in carico il minore

Procedura adottiva

• Segnalazione dell’ente autorizzato su un caso specifico;
• Risposta del Servizio Adozioni, che valuta le candidature pervenute sul caso e decide quale famiglia è più idonea a proseguire con quel minore/i;
• In caso il Servizio adozioni accolga la candidatura della coppia, preparazione da parte della famiglia della documentazione necessaria alla registrazione c/o Servizio Adozioni;
• Registrazione della famiglia nella lista lituana degli aspiranti genitori adottivi;
• Proposta di abbinamento da parte del Servizio Adozioni alla famiglia;
• Formalizzazione adozione.

Forma del provvedimento: giudiziaria
Effetti:
• Interruzione dei legami precedenti l'adozione;
• Instaurazione di un legame di filiazione tra il minore e la sua famiglia adottiva.

Requisiti egli adottanti

Ordinanza del Ministero della Solidarietà Sociale e del Lavoro A1-8 del 10 gennaio 2012:
A partire dal 1° aprile 2012, solamente le coppie rispondenti alle seguenti caratteristiche potranno inoltrare una richiesta di adozione in Lituania:
- coniugi di cittadinanza lituana residenti all'estero;
- coniugi ove uno dei due risulti cittadino lituano;
- coniugi, di qualsiasi nazionalità, che desiderino adottare un minore con bisogni speciali
Inoltre,
- possono adottare le coppie sposate;
- la differenza di età tra adottante e adottando deve essere di almeno 18 anni.

Caratteristiche dei minori

Dal 1 aprile 2012 si possono presentare domande di adozione solo per bambini provenienti dalle liste dei bisogni speciali:
• minori con problemi comportamentali o che hanno subito traumi;
• minori con incapacità fisica o mentale;
• minori maggiori dei sette anni di età;
• minori appartenenti a fratrie (o fratrie separate).
Si tratta generalmente di minori provenienti da Istituti di dimensioni medio-piccole, raramente da case famiglia. I bambini sono seguiti dal punto di vista sanitario e, sempre di più, da quello affettivo e relazionale.
In genere si tratta di minori tolti alle famiglie dopo la nascita o nei primi anni di vita, per incapacità genitoriale.
Solitamente si tratta di minori che riportano un ritardo evolutivo più o meno marcato. Alta è la percentuale di minori che presenta sindrome fetoalcolica (FAS) e di minori sopra i 10 anni.
In Lituania i bambini vengono scolarizzati a sette anni.

Le informazioni relative ai bambini vengono inviate dall’Autorità Centrale alla referente dell’Ente. Le informazioni sono riportate schematicamente in estratti del fascicolo completo, pertanto sono sintetiche, ma esaustive ed affidabili.

Ogni singolo Ente autorizzato in Lituania candida una famiglia per ogni singolo caso. L’Autorità Centrale lituana valuta, tra le candidature ricevute, la coppia più idonea a soddisfare i bisogni del minore e procede con la proposta ufficiale di abbinamento con la famiglia prescelta.
I coniugi potranno richiedere approfondimenti sulla situazione del minore proposto una volta ricevuto l’abbinamento dall’autorità straniera, corredato da fascicolo completo del minore stesso.

Tempistiche

I tempi di attesa si intendono dal conferimento di incarico all’ente fino alla proposta di abbinamento da parte dell’autorità centrale.
Difficile fornire indicazioni precise in quanto i tempi dipendono dall’esito delle candidature. Si può ipotizzare che entro un anno e mezzo dal conferimento di incarico si possa avanzare una prima candidatura.
Dal consenso della coppia all’abbinamento alla partenza trascorre circa un mese; tra il primo ed il secondo viaggio possono passare tra i due ed i sei mesi.

Viaggi e permanenza

Sono previsti due viaggi nel Paese.

Primo viaggio di una settimana; secondo viaggio di circa 20 giorni, nel caso in cui venga emessa la procedura d’urgenza da parte del Tribunale competente; di 45 - 50 giorni nel caso remoto in cui ciò non avvenga.

Struttura perativa all'estero

ONG locale SOTAS, socio fondatore e partner di AVSI per le Adozioni Internazionali

Servizi arantiti

Accompagnamento logistico, operativo/burocratico e psicologico

Obblighi post-adozione:

A partire dalla data della sentenza straniera, per i primi 2 anni sono richieste relazioni semestrali e per i successivi 2 anni, a scadenza annuale.

Dati 

Fondazione AVSI opera in Lituania dall’inizio della propria attività e ad oggi è il primo ente mondiale per adozioni internazionali.

Altro

Comunicazione Servizio Adozioni 28/03/2011:
“L’Autorità Centrale della Lituania si è ripetutamente lamentata a causa delle interferenze sulle procedure adottive provocate dai progetti di ospitalità di minori lituani da parte di famiglie italiane, chiedendo alla Commissione per le Adozioni Internazionali di intervenire per superare le criticità rilevate. All’esito degli accertamenti compiuti, la Commissione ha verificato che un certo numero di coppie italiane ha effettivamente aderito ai progetti individuali di ospitalità di bambini lituani organizzati da associazioni private, in alcuni casi sperando di poter rapidamente adottare i bambini ospitati e in più occasioni tentando di opporsi agli abbinamenti decisi dall’Autorità Centrale lituana a favore di altre coppie italiane, i cui dossier erano da tempo depositati presso il Servizio statale per l’adozione di Vilnius. La Commissione esprime preoccupazione per tale fenomeno, che determina confusione tra lo spirito di solidarietà sotteso alle ospitalità periodiche e il progetto familiare adottivo. In particolare, si evidenzia che: 1) simili pratiche interferiscono sull’esercizio delle competenze dell’Autorità Centrale della Lituania (Paese che ha ratificato la Convenzione de L’Aja fin dal 1998), cui sola spetta di individuare le coppie da abbinare ai propri bambini: nei soggiorni di ospitalità, gli abbinamenti famiglie/bambini sono invece frutto di scelte del tutto casuali di associazioni private, che mettono le autorità competenti di fronte al fatto compiuto; 2) il convincimento talvolta nutrito dagli adulti ospitanti di avere acquisito una sorta di diritto di prelazione sui bambini accolti è causa di interferenze nella vita dei bambini, che ad esempio sono raggiunti telefonicamente anche dopo l’avvio della procedura adottiva; 3) tali attività danneggiano i minori, che vivono così nell’insicurezza, e quelle coppie che, rispettando rigorosamente la legge italiana e quella lituana, hanno depositato i loro dossier in Lituania e che, a volte dopo anni d’attesa, vedono gli abbinamenti decisi a loro favore dall’Autorità lituana messi in pericolo dalle interferenze di soggetti sopravvenuti e privi di titolo. …”
Chiediamo pertanto alle coppie la massima trasparenza su questo punto.

COSTI

tasse governative

€ 6000

rappresentante-referente/personale all’estero

Iter burocratico /assistenza/mantenimento del minore/traduzioni documenti del minore

adeguamento al costo Italia per intesa

€ 500

costi per il post-adozione: numero 6 relazioni + traduzioni + invio all'estero

€ 1500 (250€ a relazione)

Perù

PERU’

Normativa e ratifiche
Il Paese ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 (n. 33) sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale in data 14/09/1995; la Convenzione è entrata in vigore il 01/01/1996.

Autorità competente
L’Autorità Centrale è la Dirección de Adopciones (DA), organo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Dichiarazione di abbandono e adottabilità

Lo stato di abbandono viene pronunciato dal giudice del Tribunale. Il minore, in relazione alla propria età e maturità, è chiamato a esprimere il consenso all’adozione.

In Perù l’iter relativo all’adozione di minori dichiarati abbandonati ha natura amministrativa ed è gestito dalla DA del Ministero della Donna e delle Popolazioni Vulnerabili.

La dichiarazione di adottabilità, unita al consenso, comporta la decadenza della responsabilità genitoriale della famiglia d’origine.

Procedura adottiva

La documentazione viene trasmessa all’Autorità Centrale peruviana, che esamina il fascicolo della coppia. In caso di valutazione favorevole, generalmente entro 3-4 mesi, rilascia l’idoneità mediante il provvedimento denominato “Idoneidad”. Tale autorizzazione specifica il numero di minori adottabili e la fascia d’età per cui la coppia presenta disponibilità.

Successivamente, dopo un periodo variabile, può essere formulata una proposta di abbinamento diretto (“designación”). In caso di accettazione, la coppia si reca nel Paese per una permanenza di circa due mesi.

Minori con bisogni speciali
Le famiglie possono dichiararsi disponibili all’accoglienza di uno specifico minore con bisogni speciali, individuato dall’Ente autorizzato sulla base di elenchi mensili di casi “prioritari” trasmessi dallo Stato peruviano. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di situazioni più complesse rispetto agli abbinamenti ordinari, per ragioni sanitarie o anagrafiche.

Forma del provvedimento: giudiziaria.
Effetti:

  • cessazione dei rapporti giuridici precedenti all’adozione;
  • costituzione del vincolo di filiazione tra il minore e la famiglia adottiva.

Requisiti degli adottanti

Possono adottare persone che abbiano compiuto 25 anni e non superato i 62 anni. È richiesta una differenza minima di 18 anni tra adottanti e adottato.

  • Le coppie coniugate o in un unione di fatto certificata dal notaio (art.124, comma 1, lett. a-b), del Decreto lgs n. 1297/2016;
  • persone singole (art. 124, comma 1, lett. c), del Decreto lgs n. 1297/2016.

Caratteristiche dei minori

I bambini dichiarati adottabili dal Tribunale competente (art. 126 del Decreto lgs 1297/2016) sono minori privati di protezione familiare.

La normativa locale stabilisce che i minori con bisogni speciali - adolescenti, fratrie, minori con disabilità, con problemi di salute e altri casi particolari- rientrano nella disciplina dell'adozione speciale che prevede la designazione diretta secondo quanto previsto nel Regolamento del Decreto lgs n. 1297 (art. 133 del Decreto lgs n. 1297/2016).

I minori hanno il diritto di essere informati durante tutta la procedura di adozione, le loro opinioni devono sempre essere tenute in considerazione e devono fornire il proprio consenso all'adozione, tenendo conto delle loro età e della loro maturità (artt. 128 lett. h), e 138 del Decreto lgs n. 1297/2016.

Tempistiche

I tempi decorrono dalla registrazione del fascicolo presso l’Autorità Centrale fino alla proposta di abbinamento.

L’attesa tra deposito e abbinamento varia in base alla disponibilità espressa dalla coppia e, in media, si colloca entro i 24 mesi.

Per le famiglie disponibili all’accoglienza di minori con bisogni speciali è previsto un percorso differenziato.

Viaggi e permanenza

È previsto un unico viaggio nel Paese, con una permanenza indicativa di circa 60 giorni, durante i quali si conclude l’intero iter amministrativo e giudiziario.

Struttura operativa all’estero

Sono presenti collaboratori locali, incaricati di fornire assistenza completa durante tutte le fasi della procedura durante la permanenza nel Paese.

Servizi garantiti

  • supporto giudiziario;
  • assistenza logistica;
  • accompagnamento operativo e amministrativo;
  • sostegno psicologico.

Obblighi post-adozione

La DA richiede relazioni semestrali per i tre anni successivi all’adozione, anche qualora il minore raggiunga la maggiore età in tale periodo.

Ogni relazione deve includere:

  • valutazione psicologica;
  • documentazione fotografica;
  • certificato medico (con la 2^, 4^ e 6^ relazione);
  • attestazione di frequenza scolastica (con la 2^, 4^ e 6^ relazione).
 
Costi

legalizzazioni c/o le competenti Autorità estere del dossier della coppia e del minore/traduzioni documenti minore/ rappresentante-referente/tasse/ iter burocratico

costi per viaggi interni del rappresentante/referente

€ 7000 se adozione in Lima

€ 8000 se adozione fuori Lima

maggiorazione per ciascun minore aggiuntivo

€ 1000

traduzione dossier della coppia

€ 800

costi per il post-adozione (colloquio+traduzione+invio all'estero) Sono richieste 6 relazioni

€ 1500€ (€250 a relazione)

 

 

Polonia

POLONIA

Situazione Paese:
È attualmente in fase di rinnovo l’accreditamento, indispensabile per operare nel Paese. Al momento, pertanto, non è possibile accogliere nuove coppie per la Polonia.

Normativa e ratifiche

La Repubblica di Polonia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 12 giugno 1995 ed il 1° ottobre 1995 è entrata in vigore.

Autorità competente

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej [Ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali]

Department of Family Policy [Dipartimento per le politiche della famiglia]

Procedura adottiva

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al Centro Cattolico Adozione di Varsavia nella Repubblica di Polonia;
  • se la coppia accetta la proposta di abbinamento con un minore che le è stata sottoposta, la procedura prosegue dinanzi all'Autorità centrale polacca, che valuta caso per caso se sussistono i presupposti per concedere alla coppia il permesso di visita del minore;
  • sono previsti due viaggi: il primo dura in media dai due ai quattro giorni, il secondo può essere molto più lungo considerando i tempi dovuti alla convivenza con il minore stabilita dal Tribunale, all'udienza di adozione, al passaggio in giudicato e al completamento dei documenti;
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Polonia con la coppia.

Requisiti degli adottanti

In considerazione della decisione assunta dall'Autorità polacca di confermare la limitazione delle adozioni internazionali alle ipotesi di ricongiungimento tra fratelli, alle adozioni intrafamiliari, ai casi caratterizzati da particolari condizioni di salute o di vita dei minori, nonchè alle adozioni da parte di cittadini polacchi residenti all'estero, la Commissione ha deliberato di confermare il vincolo di instradare non oltre due coppie ad Ente, oltre a quelle rientranti nelle quattro categorie sopra richiamate. Ciò potrebbe comportare il rischio di un significativo aumento dei tempi di conclusione delle procedure adottive nel Paese.

I requisiti previsti dalla normativa locale sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate eterosessuali (art. 115 del Codice della famiglia e della tutela): non è richiesta una durata minima del matrimonio, ma nella prassi sono favoriti i coniugi sposati da almeno 5 anni;
  • le persone singole e divorziate non sono escluse dall’adozione, ma viene data priorità alle coppie sposate; persone singole possono adottare minori con bisogni speciali (minori dell’età di otto anni, minori con disturbi comportamentali gravi, minori con sindrome alcolica fetale, etc.);
  • l’età minima è 18 anni (art. 114 comma 2 del Codice della famiglia e della tutela); la legge non prevede un’età massima per adottare, tuttavia, nella pratica, è titolo preferenziale per le donne l’età inferiore ai 40 anni e per gli uomini l’età inferiore ai 45 anni;
  • per l’adozione da parte di uno dei due coniugi è richiesto il consenso dell’altro, salvo il caso di incapacità d’agire (art. 116 del Codice della famiglia e della tutela);
  • tra gli aspiranti genitori adottivi e il minore deve sussistere una differenza di età non superiore ai 40 anni.

Caratteristiche dei minori 

  • minori orfani di età inferiore ai diciotto anni, minori abbandonati o i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o abbiano acconsentito all’adozione nell’ambito di un procedimento giudiziario; in tal caso, il consenso può essere revocato e i genitori possono essere riammessi all’esercizio della responsabilità genitoriale fino alla scadenza del termine per l’impugnazione del provvedimento di adozione (art. 119 del Codice della famiglia e della tutela);
  • se gli aspiranti genitori adottivi hanno figli biologici o adottati in precedenza, l’adottando deve avere un’età inferiore a questi;
  • se il minore ha fratelli o sorelle adottabili, è frequente l’adozione della fratria;
  • se il minore ha compiuto 13 anni è necessario il suo consenso all’adozione (art. 118 comma 1 del Codice della famiglia e della tutela), mentre se ha compiuto 10 anni il giudice può valutare se ascoltarlo (art. 118 comma 2 del Codice della famiglia e della tutela); se il minore è incapace di fornire il suo consenso al di là dell’età il tribunale decide indipendentemente da questo (art. 118 comma 3 del Codice della famiglia e della tutela);
  • è rara l’adozione di minori sotto i due anni e in buona salute. Molti dei minori proposti per l’adozione internazionale sono minori con bisogni speciali, ossia minori grandi, affetti da varie patologie o fratrie costituite da diversi minori.

Obblighi post-adozione
L’ente autorizzato segue la fase del post-adozione e trasmette nella Repubblica di Polonia le relazioni riportanti il colloquio con il minore e concernenti la sua integrazione, che devono essere redatte con cadenza annuale per i primi tre anni, poi ogni tre anni e fino al raggiungimento della maggiore età. 

COSTI

traduzioni documentazione della coppia e del minore 

€ 6405 

rappresentante / accompagnamento/ iter burocratico / viaggi del rappresentante / vaggi interni del rappresentante

costo per il post-adozione (colloquio+traduzione+invio all'estero) - è richiesta 1 relazione annuale per i primi 3 anni, poi 1 relazione ogni 3 anni fino alla maggiore età

€ 250 a relazione

Ucraina

UCRAINA

Situazione Paese:
È attualmente chiuso a causa della guerra tuttora in corso.

Normativa e ratifiche
L’Ucraina non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993.

Autorità competente
National Social Service of Ukraina (NSSU) - State Department for Adoptions and Protection of the Rights of the Child (DAP)[Servizio Sociale Nazionale dell'Ucraina - Dipartimento di Stato per le Adozioni e la Tutela dei diritti del minore]*
Ministry of Social Policies [Ministero delle politiche sociali]

Procedura adottiva

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al Ministero delle politiche sociali;
  • il Ministero iscrive la coppia nell’apposito registro (art. 215, comma 2, del Codice della famiglia) e la invita per un primo colloquio informativo presso il NSSU;
  • nel corso del colloquio, vengono sottoposti alla coppia alcuni fascicoli relativi a minori nella fascia di età indicata nella domanda, perché ne individui uno (a distanza di alcune settimane qualora non venisse individuato alcun fascicolo, la coppia può essere invitata nuovamente altre due volte, poi viene cancellata dal registro e deve, se del caso, presentare nuovamente la domanda);
  • con l’autorizzazione del NSSU, viene fissato un primo incontro tra la coppia e il minore nel luogo di residenza del minore;
  • in seguito a ciò, la coppia sottoscrive una dichiarazione di accettazione dell’adozione del minore presso l’Ufficio di tutela e curatela territoriale (Servizio di assistenza sociale territoriale);
  • l’Ufficio elabora una relazione che attesta l’opportunità dell’adozione e la corrispondenza al superiore interesse del minore;
  • la dichiarazione firmata dalla coppia e la relazione dell’Ufficio di tutela e curatela territoriale e la documentazione necessaria riguardo il minore sono trasmessi al NSSU, che autorizza l’adozione; 

  • l’istanza e la documentazione raccolta sono trasmessi al Tribunale regionale (art. 223, comma 1, del Codice della famiglia) che, dopo l’udienza alla quale deve essere presente anche la coppia, emette la sentenza di adozione (art. 223, comma 2, del Codice della famiglia);
  • la sentenza può essere impugnata entro i 30 giorni successivi alla sua emissione (art 354, comma 1, del Codice Civile Processuale), in caso contrario passa in giudicato;
  • quando la sentenza passa in giudicato, la coppia chiede un nuovo certificato di nascita del minore all’Ufficio del registro civile (art. 225, comma 2, del Codice della famiglia) e, una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare l’Ucraina con la coppia.

Requisiti degli adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone singole maggiorenni in possesso della piena capacità d’agire (art. 211, comma 1, del Codice della famiglia);
  • coppie eterosessuali sposate (art. 211, comma 3, del Codice della famiglia); nel caso di unione di fatto il giudice può valutare l’adozione (art. 211, comma 4, del Codice della famiglia);
  • differenza di età con il minore di almeno 15 anni (art. 211, comma 2, del Codice della famiglia);

La legge ucraina indica altresì i casi in cui non è possibile adottare:

  • limitata o assente capacità d’agire (art. 212, commi 1.1 e 2, del Codice della famiglia);
  • decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 212, comma 1.3, del Codice della famiglia);
  • revoca o nullità di una precedente adozione per colpa imputabile agli aspiranti genitori adottivi, (art. 212, comma 1.4, del Codice della famiglia);
  • necessità di cura in cliniche per la salute mentale o per il trattamento farmacologico (art. 212, comma 1.5, del Codice della famiglia); abuso di bevande alcoliche o stupefacenti (art. 212, comma 1.6, del Codice della famiglia); mancanza di una residenza fissa e di un reddito permanente (art. 212, comma 1.7, del Codice della famiglia); malattia prevista dalla lista approvata dall’autorità competente in materia di assistenza sanitaria (art. 212, comma 1.8, del Codice della famiglia).

Caratteristiche dei minori

  • minori abbandonati o privi delle cure genitoriali o parentali (art. 209 del Codice della famiglia);
  • minori i cui genitori abbiano fornito il consenso all’adozione (art. 217 del Codice della famiglia);
  • minori iscritti da almeno un anno nel registro tenuto dal NSSU (art. 283, commi 2-3, del Codice della famiglia); è possibile derogare a tale regola solo se il minore soffre di una malattia di cui alla lista speciale approvata dal Ministero della salute (art. 283, comma 2, del Codice della famiglia);

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa ucraina:

  • in caso di fratrie, l’adozione deve essere congiunta e la loro separazione può avvenire solo in presenza di speciali circostanze, valutate dal Tribunale, previo consenso dell’autorità di custodia e cura del minore; in ogni caso, i fratelli e le sorelle dell’adottato hanno diritto di conoscere il luogo di residenza del fratello o della sorella adottati, quando e se questi è a conoscenza di esser stato adottato (art. 210 del Codice della famiglia);
  • il minore deve esprimere il proprio consenso all’adozione, in base alla sua età e alle sue capacità, dopo essere stato informato delle conseguenze dell’adozione (art. 218 del Codice della famiglia).

 Obblighi post-adozione

L’ente autorizzato trasmette in Ucraina le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza annuale per i primi tre anni e con cadenza triennale fino al compimento dei diciotto anni di età del minore.

 
 
Associazione Il Conventino Onlus Adozioni internazionali

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