Perù

PERU’

Normativa e ratifiche
Il Paese ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 (n. 33) sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale in data 14/09/1995; la Convenzione è entrata in vigore il 01/01/1996.

Autorità competente
L’Autorità Centrale è la Dirección de Adopciones (DA), organo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Dichiarazione di abbandono e adottabilità

Lo stato di abbandono viene pronunciato dal giudice del Tribunale. Il minore, in relazione alla propria età e maturità, è chiamato a esprimere il consenso all’adozione.

In Perù l’iter relativo all’adozione di minori dichiarati abbandonati ha natura amministrativa ed è gestito dalla DA del Ministero della Donna e delle Popolazioni Vulnerabili.

La dichiarazione di adottabilità, unita al consenso, comporta la decadenza della responsabilità genitoriale della famiglia d’origine.

Procedura adottiva

La documentazione viene trasmessa all’Autorità Centrale peruviana, che esamina il fascicolo della coppia. In caso di valutazione favorevole, generalmente entro 3-4 mesi, rilascia l’idoneità mediante il provvedimento denominato “Idoneidad”. Tale autorizzazione specifica il numero di minori adottabili e la fascia d’età per cui la coppia presenta disponibilità.

Successivamente, dopo un periodo variabile, può essere formulata una proposta di abbinamento diretto (“designación”). In caso di accettazione, la coppia si reca nel Paese per una permanenza di circa due mesi.

Minori con bisogni speciali
Le famiglie possono dichiararsi disponibili all’accoglienza di uno specifico minore con bisogni speciali, individuato dall’Ente autorizzato sulla base di elenchi mensili di casi “prioritari” trasmessi dallo Stato peruviano. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di situazioni più complesse rispetto agli abbinamenti ordinari, per ragioni sanitarie o anagrafiche.

Forma del provvedimento: giudiziaria.
Effetti:

  • cessazione dei rapporti giuridici precedenti all’adozione;
  • costituzione del vincolo di filiazione tra il minore e la famiglia adottiva.

Requisiti degli adottanti

Possono adottare persone che abbiano compiuto 25 anni e non superato i 62 anni. È richiesta una differenza minima di 18 anni tra adottanti e adottato.

  • Le coppie coniugate o in un unione di fatto certificata dal notaio (art.124, comma 1, lett. a-b), del Decreto lgs n. 1297/2016;
  • persone singole (art. 124, comma 1, lett. c), del Decreto lgs n. 1297/2016.

Caratteristiche dei minori

I bambini dichiarati adottabili dal Tribunale competente (art. 126 del Decreto lgs 1297/2016) sono minori privati di protezione familiare.

La normativa locale stabilisce che i minori con bisogni speciali - adolescenti, fratrie, minori con disabilità, con problemi di salute e altri casi particolari- rientrano nella disciplina dell'adozione speciale che prevede la designazione diretta secondo quanto previsto nel Regolamento del Decreto lgs n. 1297 (art. 133 del Decreto lgs n. 1297/2016).

I minori hanno il diritto di essere informati durante tutta la procedura di adozione, le loro opinioni devono sempre essere tenute in considerazione e devono fornire il proprio consenso all'adozione, tenendo conto delle loro età e della loro maturità (artt. 128 lett. h), e 138 del Decreto lgs n. 1297/2016.

Tempistiche

I tempi decorrono dalla registrazione del fascicolo presso l’Autorità Centrale fino alla proposta di abbinamento.

L’attesa tra deposito e abbinamento varia in base alla disponibilità espressa dalla coppia e, in media, si colloca entro i 24 mesi.

Per le famiglie disponibili all’accoglienza di minori con bisogni speciali è previsto un percorso differenziato.

Viaggi e permanenza

È previsto un unico viaggio nel Paese, con una permanenza indicativa di circa 60 giorni, durante i quali si conclude l’intero iter amministrativo e giudiziario.

Struttura operativa all’estero

Sono presenti collaboratori locali, incaricati di fornire assistenza completa durante tutte le fasi della procedura durante la permanenza nel Paese.

Servizi garantiti

  • supporto giudiziario;
  • assistenza logistica;
  • accompagnamento operativo e amministrativo;
  • sostegno psicologico.

Obblighi post-adozione

La DA richiede relazioni semestrali per i tre anni successivi all’adozione, anche qualora il minore raggiunga la maggiore età in tale periodo.

Ogni relazione deve includere:

  • valutazione psicologica;
  • documentazione fotografica;
  • certificato medico (con la 2^, 4^ e 6^ relazione);
  • attestazione di frequenza scolastica (con la 2^, 4^ e 6^ relazione).
 
Costi

legalizzazioni c/o le competenti Autorità estere del dossier della coppia e del minore/traduzioni documenti minore/ rappresentante-referente/tasse/ iter burocratico

costi per viaggi interni del rappresentante/referente

€ 7000 se adozione in Lima

€ 8000 se adozione fuori Lima

maggiorazione per ciascun minore aggiuntivo

€ 1000

traduzione dossier della coppia

€ 800

costi per il post-adozione (colloquio+traduzione+invio all'estero) Sono richieste 6 relazioni

€ 1500€ (€250 a relazione)

 

 

Associazione Il Conventino Onlus Adozioni internazionali

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