| POLONIA |
Situazione Paese: È attualmente in fase di rinnovo l’accreditamento, indispensabile per operare nel Paese. Al momento, pertanto, non è possibile accogliere nuove coppie per la Polonia.
Normativa e ratifiche
La Repubblica di Polonia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 12 giugno 1995 ed il 1° ottobre 1995 è entrata in vigore.
Autorità competente
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej [Ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali]
Department of Family Policy [Dipartimento per le politiche della famiglia]
Procedura adottiva
- la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al Centro Cattolico Adozione di Varsavia nella Repubblica di Polonia;
- se la coppia accetta la proposta di abbinamento con un minore che le è stata sottoposta, la procedura prosegue dinanzi all'Autorità centrale polacca, che valuta caso per caso se sussistono i presupposti per concedere alla coppia il permesso di visita del minore;
- sono previsti due viaggi: il primo dura in media dai due ai quattro giorni, il secondo può essere molto più lungo considerando i tempi dovuti alla convivenza con il minore stabilita dal Tribunale, all'udienza di adozione, al passaggio in giudicato e al completamento dei documenti;
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Polonia con la coppia.
Requisiti degli adottanti
In considerazione della decisione assunta dall'Autorità polacca di confermare la limitazione delle adozioni internazionali alle ipotesi di ricongiungimento tra fratelli, alle adozioni intrafamiliari, ai casi caratterizzati da particolari condizioni di salute o di vita dei minori, nonchè alle adozioni da parte di cittadini polacchi residenti all'estero, la Commissione ha deliberato di confermare il vincolo di instradare non oltre due coppie ad Ente, oltre a quelle rientranti nelle quattro categorie sopra richiamate. Ciò potrebbe comportare il rischio di un significativo aumento dei tempi di conclusione delle procedure adottive nel Paese.
I requisiti previsti dalla normativa locale sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate eterosessuali (art. 115 del Codice della famiglia e della tutela): non è richiesta una durata minima del matrimonio, ma nella prassi sono favoriti i coniugi sposati da almeno 5 anni;
- le persone singole e divorziate non sono escluse dall’adozione, ma viene data priorità alle coppie sposate; persone singole possono adottare minori con bisogni speciali (minori dell’età di otto anni, minori con disturbi comportamentali gravi, minori con sindrome alcolica fetale, etc.);
- l’età minima è 18 anni (art. 114 comma 2 del Codice della famiglia e della tutela); la legge non prevede un’età massima per adottare, tuttavia, nella pratica, è titolo preferenziale per le donne l’età inferiore ai 40 anni e per gli uomini l’età inferiore ai 45 anni;
- per l’adozione da parte di uno dei due coniugi è richiesto il consenso dell’altro, salvo il caso di incapacità d’agire (art. 116 del Codice della famiglia e della tutela);
- tra gli aspiranti genitori adottivi e il minore deve sussistere una differenza di età non superiore ai 40 anni.
Caratteristiche dei minori
- minori orfani di età inferiore ai diciotto anni, minori abbandonati o i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o abbiano acconsentito all’adozione nell’ambito di un procedimento giudiziario; in tal caso, il consenso può essere revocato e i genitori possono essere riammessi all’esercizio della responsabilità genitoriale fino alla scadenza del termine per l’impugnazione del provvedimento di adozione (art. 119 del Codice della famiglia e della tutela);
- se gli aspiranti genitori adottivi hanno figli biologici o adottati in precedenza, l’adottando deve avere un’età inferiore a questi;
- se il minore ha fratelli o sorelle adottabili, è frequente l’adozione della fratria;
- se il minore ha compiuto 13 anni è necessario il suo consenso all’adozione (art. 118 comma 1 del Codice della famiglia e della tutela), mentre se ha compiuto 10 anni il giudice può valutare se ascoltarlo (art. 118 comma 2 del Codice della famiglia e della tutela); se il minore è incapace di fornire il suo consenso al di là dell’età il tribunale decide indipendentemente da questo (art. 118 comma 3 del Codice della famiglia e della tutela);
- è rara l’adozione di minori sotto i due anni e in buona salute. Molti dei minori proposti per l’adozione internazionale sono minori con bisogni speciali, ossia minori grandi, affetti da varie patologie o fratrie costituite da diversi minori.
Obblighi post-adozione L’ente autorizzato segue la fase del post-adozione e trasmette nella Repubblica di Polonia le relazioni riportanti il colloquio con il minore e concernenti la sua integrazione, che devono essere redatte con cadenza annuale per i primi tre anni, poi ogni tre anni e fino al raggiungimento della maggiore età.
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